Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
DI FORMATORI (DOCENTI, TUTOR, TECNICI DI LABORATORIO), ORIENTATORI ED ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AVENTI AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI E DEI PERCORSI ITS FINANZIATI ALLA FONDAZIONE ITS ALESSANDRO VOLTA NUOVE [...]