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Articolazione degli uffici

Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

La Fondazione ITS Alessandro Volta

La Fondazione ITS Nuove tecnologie della vita Alessandro Volta di Palermo promuove la diffusione della cultura tecnica e scientifica, sostiene le misure per uno sviluppo dell’economia e delle politiche attive del lavoro; mira al rafforzamento [...]

2023-07-28T14:59:25+02:0028 Luglio 2023|
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